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Il SuperBonus ristrutturazione del 110% Ecobonus e Sismabonus

Il Decreto Rilancio recentemente varato dal Governo a maggio 2020 prevede, tra le altre cose, il ricorso a superbonus fiscali (ecobonus e sismabonus) con detrazione al 110% della spesa sostenuta per determinati lavori di ristrutturazione principalmente a livello condominiale, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Attenzione: questo periodo di tempo fa riferimento alle spese sostenute non all’inizio dei lavori, quindi può sfruttare il bonus anche chi ha iniziato i lavori prima del 1° luglio.

Questo meccanismo ha due grandi vantaggi principali: da un lato la detrazione al 110% indica un credito d’imposta superiore alla spesa (in poche parole: il fisco restituisce più di quanto spendi), e dall’altro la possibilità per tutti di incassare subito il credito di imposta cedendolo alla banca o scontandolo in fattura, il che significa poter intraprendere i lavori a spese dello Stato, senza dover anticipare il corrispettivo all’impresa.

Le spese ammesse

Nello specifico, i lavori che danno accesso all’ecobonus rientrano nelle seguenti categorie:

  • Coibentazione termica dell’edificio (il cosiddetto “cappotto termico”), con tetto massimo di spesa detraibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti di riscaldamento e raffrescamento con requisiti di alta efficienza, sia per le parti comuni degli edifici (condomini), sia per gli edifici unifamiliari. In entrambi i casi il tetto massimo di spesa detraibile è pari a 30.000 euro per unità immobiliare.

Si specifica che per accedere all’agevolazione è necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche (o di una classe, se questa costituisce il massimo).

Inoltre i tetti massimi di spesa fra le due categorie sono cumulabili: questo significa che si ha diritto al bonus fiscale spendendo, ad esempio, fino a 90.000 euro per coibentazione e sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Da notare, però, come non sia possibile sommare bonus diversi per uno stesso intervento, mentre è possibile usufruire di bonus diversi per diversi interventi.

Lavori accessori

Sono inoltre previsti altri lavori che, se compiuti congiuntamente ad almeno uno dei lavori appartenenti alle categorie sopra riportate, possono rientrare nella nuova agevolazione, come la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di colonnine di ricarica per autovetture elettriche.

Chi resta escluso

Restano esclusi dal decreto:

  • I lavori nelle unità unifamiliari che non siano abitazione principale, ovvero le seconde case indipendenti; sono, invece, agevolate, le seconde case in condominio.
  • Le persone fisiche, quando operano come professionisti o imprese, tranne che nei casi in cui siano condòmini.
  • Gli edifici di nuova costruzione.

Da sottolineare che la nozione di condominio comprende tutti gli edifici aventi alcune parti in comune, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle unità immobiliari. Resta ancora da chiarire se i lavori che possono beneficiare del bonus riguardino solo le parti comuni degli edifici o anche le singole unità immobiliari.

Sismabonus

Con il Decreto Rilancio viene elevata e unificata al 110% l’aliquota per alcuni interventi antisismici, senza che sia necessario lo svolgimento congiunto di almeno un lavoro rientrante nelle categorie principali sopra citate. Sono compresi gli immobili residenziali e non, prima e seconda casa; sono, invece, esclusi gli immobili in fascia sismica 4, ovvero nei comuni con rischio di terremoto scarso o nullo.

Il sismabonus prevede un ulteriore elemento di incentivazione, disponendo che, laddove il contribuente ceda il credito corrispondente alla detrazione ad una compagnia di assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, allora anche la detrazione dei relativi premi sarà agevolata, nella misura del 90% (e non più del 19%).

È importante qui notare la possibilità ammessa di cumulare gli incentivi di ecobonus e sismabonus.

Falsi attestati

Le dichiarazioni di ecobonus e sismabonus risultanti infedeli sono punite con sanzioni pecuniarie dai 2.000 ai 15.000 euro per ogni attestazione.

Soglia di 500.000€ per la polizza di assicurazione

La polizza di assicurazione della responsabilità civile non dovrà essere inferiore a 500.000 euro: questo per garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a controllare la veridicità di informazioni e dati attestati (in caso di falsa attestazione sarà disposta l’immediata decadenza dei benefici fiscali).

Incentivi precedenti al “superbonus” (ma ancora validi!)

Ci sono formule interessanti precedenti al Decreto Rilancio, che vengono riconfermate, ovvero:

  • Bonus ristrutturazione al 50% in 10 anni, prorogato fino al 31 dicembre 2020
  • Efficientamento energetico qualificato dal 50% (senza certificazione energetica) al 65% (con certificazione energetica) in 10 anni, prorogato fino al 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2021 per i lavori eseguiti in condominio)
  • Bonus facciate al 90% in 10 anni, fino al 31 dicembre 2020  à per il bonus facciate non è previsto un aumento dal 90% al 110% della detrazione, ma chi ha intenzione di effettuare lavori su facciate esterne potrà scegliere il nuovo bonus del 110%, il quale presenta, però, requisiti più stringenti e al momento ancora poco chiari. Da notare, a questo proposito, come sia il vecchio sia il nuovo bonus stabiliscano che la facciata debba essere visibile da strada per poter usufruire delle detrazioni fiscali.
  • Bonus sismico dal 50% fino all’85% in 5 anni, fino al 31 dicembre 2021à con il superbonus le aliquote vengono unificate ed elevate al 110%
  • Bonus mobili ed elettrodomestici al 50%, fino al 31 dicembre 2021
  • Bonus verde al 36% in 10 anni, prorogato fino al 31 dicembre 2021
  • Eco-sismabonus dal 75% all’85% in 10 anni, fino al 31 dicembre 2021

Questi bonus hanno aliquota inferiore al 110%, ma è più facile usufruirne, poiché possono essere “spalmati su diversi anni. È importante, a questo proposito, sottolineare la differenza tra avere un diritto e la reale possibilità di usufruirne: un grande tema sollevato dal Decreto Rilancio consiste, infatti, nella necessità (e nella probabile difficoltà) di reperire chi paghi il credito al proprio posto, che può essere l’impresa edile o la banca, ma su cui il Decreto non si è pronunciato in modo specifico. Il problema è che difficilmente le imprese saranno in grado di assorbire una così ingente quantità di crediti(come si vedrà meglio nel paragrafo successivo). A questo proposito si attende la promulgazione delle norme attuativa, che potrebbero anche istituire agenzie dedicate allo scopo.

I punti da chiarire

  • Meccanismo di assorbimento del credito

Come affermato nel paragrafo precedente, il meccanismo della cessione del credito previsto dal Decreto Rilancio (e che ne costituisce la caratteristica peculiare, fornendo un aiuto concreto all’economia reale), metterà in moto un’ingente quantità di crediti che andranno gestiti con attenzione, ma su cui ancora c’è da fare chiarezza. Saranno le modalità attuative previste entro il 19 giugno a indicare le modalità di cessione del credito e dello sconto in fattura, e in base a queste si potrà valutare la reale forza di questi meccanismi. Al momento, infatti, emergono dei dubbi sulla capacità delle imprese (soprattutto di dimensioni piccole e medie) di farsi carico di una così poderosa quantità di crediti; dall’altro lato le banche sembrano attendere le indicazioni delle future norme attuative per esprimersi. A questo proposito si sottolinea come si possa scalare il credito del 110% dalle proprie imposte, ma qualora l’importo di queste risulti inferiore, ciò che rimane in sovrappiù viene perso.

  • Il ruolo dei certificatori

Sembra di fondamentale importanza il ruolo che assumeranno i tecnici nell’accertare la classe energetica (si ricorda che il superbonus è previsto per i lavori che apportino il miglioramento di due classi energetiche, oppure di una sola, quando è dimostrabile che sia il massimo raggiungibile). Viste anche le ingenti sanzioni previste in caso di false attestazioni (vedi sopra) sembra di grande importanza rivolgersi a professionisti che certifichino tramite APE gli stati di partenza e di arrivo dei lavori: è bene, infatti, richiedere un APE preliminare per certificare lo stato attuale dell’immobile, su cui poi basarsi per la valutazione del miglioramento delle classi energetiche.

  • Definizione dei lavori all’interno dei condomìni

Da sottolineare che la nozione di condominio comprende tutti gli edifici aventi alcune parti in comune, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle unità immobiliari; sembra, inoltre che anche le case bifamiliari rientrino nella definizione di condominio. Ciò che rimane da stabilire è se i condòmini potranno beneficiare del bonus anche per le spese sulle singole unità immobiliari (anche uffici, abitazioni secondarie) o solo per le spese sulle parti comuni; inoltre non è chiaro se possa considerarsi “condòmino” anche l’unico proprietario di più unità immobiliari che costituiscono un unico edificio con parti comuni.

In conclusione si può vedere come il Decreto Rilancio metta in campo una poderosa quantità di strumenti incentivanti con lo scopo di rilanciare l’edilizia, ma che tale implementazione, dal punto di vista tecnico, sia ricca di vincoli stringenti ed elementi, ad oggi, poco chiari: si attende l’emanazione di decreti attuativi che si auspica chiariranno i diversi elementi di dubbio. Il rischio, d’altra parte, potrebbe essere la dilatazione dei tempi di attuazione di un decreto che dovrebbe avere nella rapidità di applicazione la caratteristica saliente.

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